lunedì 22 febbraio 2016



Pregiudizio ed errore giudiziario

Pregiudizio ed errori giudiziari


 A.A.V.V. per la scuola forense di Napoli



L'osservatorio sui diritti umani della Scuola Forense di Napoli valuta tutte le forme di discrimine pregiudiziale.

Le condizioni di censo, allorché un cittadino viene discriminato per essere troppo visibile alla pubblica opinione e quindi soggetto alla pressione dei pregiudizi che questa frettolosamente emette ancor prima che abbia inizio il processo vero e proprio così come previsto dal nostro ordinamento e che può permettersi ogni forma di difesa attuabile anche al solo scopo di allungare i tempi di una condanna certa.



Le vicende che vedono il cittadino economicamente impreparato a ricorrere a tutti i mezzi di difesa a propria disposizione o costretto a depauperare il proprio patrimonio economico per far fronte agli oneri economici derivanti dal ricorso ai propri strumenti di difesa contro una realtà processuale malformata.



Gli orientamenti sessuali, laddove un orientamento omosessuale del cittadino lo allontana dalla prefigurazione cristallizzata nella norma che comprende e giustifica determinate pulsioni dell'animo umano e non ne comprende e giustifica altre sessualmente diversamente orientate.

Le differenze di cultura dovuta all'appartenenza ad una razza ed etnia minoritaria nel nostro paese e che attiene al professare una religione diversa da quella maggioritaria nel nostro paese, un tempo religione di Stato, o una religione diversa da quelle stesse riconosciute dal nostro ordinamento giuridico.

Tutte queste condizioni pregiudiziali vestono un soggetto di abiti che lo rendono estraneo o poco riconoscibile a pieno come cittadino agli occhi dell'ordinamento giuridico e quindi rendono difficoltoso, nella pratica, vedere applicate fino in fondo le garanzie che ad esso sono dovute, nonostante che la lettera della norma Costituzionale vieti specificamente di limitare le garanzie in base ad alcune condizioni personali, economiche e sociali. l fatti ci dicono che l'appartenenza ad alcune specifiche categorie, ancorché nominativamente tutelate dalla nostra norma primaria, rendono più facilmente verificabile l'errore giudiziario.

l lavori promossi all'interno del gruppo analizzano il tema dell'errore giudiziario alla luce delle possibili forme di discriminazione e ne hanno quindi affrontato le possibili cause e le nefaste conseguenze.

La stessa autorità giudiziaria si confronta con le esigenze che il procedimento giudiziario chiede essere soddisfatte allorché si trasferisce la realtà storica negli atti giudiziari. Quando questa operazione non riesce correttamente e l'evento storico non viene trasfuso in modo preciso e lineare negli atti del procedimento, l'autorità giudiziaria si trova nella difficoltà di districarsi tra due diverse rappresentazioni della realtà: l'una, quella che si può intuire ed evincere durante lo svolgimento del processo, anche contro quanto risulta in atti versato, l'altra quella rappresentata negli atti processuali sui quali, soltanto, il giudice deve determinarsi.

Le cause dell'errore possono essere le più varie e pertanto si è svolta un'analisi approfondita di tutti gli elementi che possono influenzare la trasfusione della realtà nel procedimento.

Le circostanze di fatto in cui si è verificato un evento e i possibili elementi che influenzano la corretta lettura di un accadimento; la tecnica investigativa adottata cui conseguono risultati formalmente corretti ma fattualmente errati allorché privata degli elementi di garanzia previsti, laddove non osservati, in una prassi non ossequiosa del protocollo; la notorietà e la fama guadagnata sul campo  in  un determinato momento storico, che, favorendo un minore controllo del rispetto formale della procedura, possono concorrere, come hanno concorso, alla determinazione erronea dapprima del Pubblico Ministero e poi dei Magistrati Giudicanti.


Tutti questi elementi sono presenti nella tormentata e famosa vicenda giuridica sfociata nella condanna definitiva di Daniele Barillà.

ll caso scelto infatti è quello emblematico, di una condanna reiterata nei tre gradi di giudizio, la cui stessa esistenza è garanzia di controllo, seguita da una revisione del processo cui è conseguita un'assoluzione piena ed un risarcimento del danno, da parte dello Stato a favore del cittadino leso, per un importo significativo se non addirittura sorprendente.

Lo Stato condanna, lo Stato assolve e risarcisce.

ll mancato rispetto dei vincoli procedurali ha creato una realtà processuale ben diversa da quella fattuale, formalmente corretta e sostenibile, ancorché credibile logicamente, ma del tutto avulsa dalla realtà. La meritoria attività degli investigatori e l'ottimo rapporto di fiducia con il magistrato inquirente offuscheranno irrimediabilmente le deduzioni che si possono evincere dagli atti processuali e che soltanto quella forma di umana intuizione di cui è privo l'ordinamento giuridico consentirà di comprendere l'esigenza di riproporre ex-novo il processo Barillà.

Se, quindi, è giusto chiedersi come possano cadere in errore i numerosi giudici che hanno condannato nei tre gradi di giudizio previsti dal nostro ordinamento per garantire una valutazione che sfugga all'emotività collettiva del momento, è anche il caso di considerare se un successivo risarcimento pecuniario possa ripristinare adeguatamente lo status quo ante, alla luce del degrado psicofisico di un soggetto compromesso definitivamente dalle conseguenze dell'ingiusta condanna.

La vicenda umana che consegue all'errore giudiziario è infatti sempre la condanna ad un ingiusto calvario nel corso del procedimento stesso, e la sua lungaggine, anche ove prescritta per garantire l'imputato, di fatto, aggrava questo peso.

L'ímputato subisce spesso una serie di comportamenti dettati dal presupposto della colpevolezza, lo scherno e la gogna della comunità cui appartiene a fronte di un'accusa per la quale sono tutti pronti a dubitare della sua onestà e buona fede.

ll cittadino indiscutibilmente gode di una diversa possibilità di successo nel vedere affermata la propria tesi o, ancor più, di essere ascoltato e ritenuto credibile dall'autorità giudiziaria, in base alle proprie condizioni di censo, alla propria classe sociale, alla fama e notorietà di cui gode.

Ci si è chiesti, infine, se un risarcimento economico è in grado di ripristinare tutte le conseguenze che subisce la vittima di un errore giudiziario. A tal fine si è esaminata la sentenza di valutazione pecuniaria del danno non patrimoniale per la quale la Corte è ricorsa a criteri equitativi, dapprima tripartito in danno morale, biologico ed esistenziale e successivamente bipartito in danno morale e danno biologico, Nella vicenda che presenteremo, il risarcimento, ancorché significativo dal punto di vista pecuniario, non riuscirà a risollevare un cittadino leso dallo stato patologico in cui è rovinosamente precipitato un soggetto ingiustamente accusato a seguito di tale dolorosa vicenda e ad offrirgli i mezzi idonei per ridare luce alle sue originarie caratteristiche personali. 

Giulio della Valle

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